Art. 25.
(Coproduzioni).

      1. In deroga all'articolo 5 possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi e i cortometraggi realizzati in coproduzione

 

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con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e aventi i requisiti stabiliti dal presente articolo.
      2. La quota minima di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film.
      3. Per le coproduzioni con i Paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 2. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.
      4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che prevede la deroga alla quota di cui al comma 2, deve essere autorizzata con legge.
      5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 2, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentito il CNC, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
      6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro dei i beni e delle attività culturali, sentito il CNC, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
      7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro due mesi dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento del requisito della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.
      8. Il riconoscimento della coproduzione del film è rilasciato con provvedimento dell'autorità amministrativa competente, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno un mese prima della data di inizio della lavorazione del film.
 

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